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Pagare l’Ici? Non è un obbligo per le onlus

La normativa dell’imposta sugli immobili non prevede agevolazioni specifiche, ma le Onlus possono godere di riduzioni

di Carlo Mazzini

Sono presidente di un?organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale (onlus di diritto). Vorrei sapere se devo pagare l?Ici e presentare la dichiarazione, avendo acquistato il 13.03.2001 un immobile utilizzato, quattro giorni a settimana, per attività istituzionale e concesso in locazione, un giorno a settimana, al Circolo di una società commerciale per attività commerciale.
G. M. (email)

Rispondono C. Mazzini e T. Romeo
In materia di Ici (imposta comunale sugli immobili) è necessario distinguere i due obblighi che scaturiscono dall?applicazione dell?imposta stessa: la presentazione della dichiarazione e il pagamento. Iniziamo dalle agevolazioni ed esenzioni, previste dalla normativa relativa all?Ici (D.lgs 504/1992 e successive integrazioni). In breve, sono esenti dal pagamento dell?imposta e dalla presentazione della dichiarazione, gli enti non commerciali che utilizzano gli immobili ai soli fini istituzionali; sono altresì esclusi i fabbricati totalmente destinati a usi culturali, aperti al pubblico (musei, biblioteche, cineteche, ecc.) di privati, enti pubblici, istituzioni e fondazioni, quando non derivi alcun reddito dall?utilizzo (articolo 5-bis del Dpr 601/73), così come i fabbricati destinati all?esclusivo esercizio del culto (compatibilmente con gli articoli 8 e 19 della Costituzione). Al pagamento dell?imposta, e alla presentazione della dichiarazione Ici, è tenuto, in prima istanza, il proprietario di un immobile, sia questo un fabbricato, un?area fabbricabile o un terreno agricolo; è soggetto passivo dell?imposta chiunque sia titolare di un diritto reale, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o locazione finanziaria sugli immobili.
Inquadrate le specifiche dell?imposta, torniamo al caso del lettore: possiamo affermare che in riferimento ai locali di cui scrive il presidente dell?ente non commerciale in questione, si deve applicare l?imposta comunale in proporzione all?utilizzo dei locali per l?attività commerciale (un giorno la settimana) e ai mesi di possesso. La dichiarazione attestante la proprietà dell?immobile, deve essere presentata l?anno successivo all?acquisto dello stesso (cioè nel 2002) ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 10 Dlgs 504/1992).
Se la normativa Ici non prevede agevolazioni specifiche in riferimento alle organizzazioni di volontariato, possiamo comunque rinviare alle agevolazioni sopra esposte per l?intera categoria degli enti non commerciali, nonché a quelle previste per le onlus. Proprio in qualità di onlus, il presidente dovrebbe informarsi, nel Comune in cui è situato l?immobile, se la Giunta abbia o meno deliberato l?adozione di aliquote ridotte o addirittura l?esenzione totale dal tributo a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come da articolo 21 D.P.R. 460/1997. Per la parte per cui l?ente è tenuto al pagamento dell?imposta, questa può essere versata o in unica soluzione entro il 30 giugno, prorogato quest?anno al 2 luglio, ovvero in due rate; l?acconto entro il 30 giugno (2 luglio) e il saldo tra i 1° e il 20 dicembre dell?anno in corso.

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